Art. 10.
(Conciliazione).

      1. Le controversie relative ai servizi di logistica integrata di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'operatore logistico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della presente legge.
      2. Qualora non si pervenga a una conciliazione della lite entro trenta giorni, ciascuna parte può esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
      3. Si applicano gli articoli 2943 e 2945 del codice civile.